Si può commettere il reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico, “a distanza”, con strumenti informatici o telematici?
Da tempo la Corte di cassazione risponde in maniera affermativa.
La violenza sessuale non richiede necessariamente un contatto fisico e può sussistere anche in presenza di un ricatto tramite internet, whatsapp, videochiamate, con cui una persona impone alla vittima di compiere atti sessuali.
Nella sentenza n. 5688/2025, ad esempio, ha ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale in un caso in cui la persona offesa era stata costretta a realizzare ed inviare all’imputato tramite whatsapp diversi video riproducente atti di autoerotismo in seguito alle ricevute minacce di morte e di diffusione dei video.
In un altro caso (sentenza n. 25266/2020) ha confermato la condanna per violenza sessuale nei confronti di una persona che aveva scritto una serie di messaggi whatsapp sessualmente espliciti ad una ragazza minorenne, costringendola a scattarsi foto e a inviarne una senza reggiseno e a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, dietro la minaccia di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot.
Queste sentenze sono certamente in linea con la trasformazione della violenza sessuale da delitto contro “la moralità pubblica e il buon costume” a delitto contro la persona, per cui costituisce reato qualsiasi condotta, commessa anche telematicamente, che comporti la violazione della libertà e dell’autodeterminazione sessuale della persona.