Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 35667/2025.
Secondo la Suprema Corte, il riavvicinamento della vittima, lungi dall’escludere il reato, può essere espressivo del cd. “ciclo della violenza”, ovvero di quel modello psicologico e criminologico che aiuta a comprendere perché molte vittime faticano a interrompere la relazione violenta e che si sviluppa secondo precise fasi che si ripetono nel tempo (fase della tensione, in cui si manifestano le violenze psicologiche e verbali; fase dell’esplosione, in cui si manifestano le violenze fisiche; fase della “luna di miele”, in cui avviene la (falsa) riappacificazione, con l’autore delle violenze che mostra pentimento, promette di cambiare, di non ripetere le condotte, fino a che non riacquista la fiducia della vittima).
Come si legge nella sentenza, “questa alternanza si ripete nel tempo e le diverse fasi si intensificano e si aggravano, in una spirale strutturata che spiega perché molte vittime di violenza domestica ritornano nella relazione maltrattante, come avvenuto nella specie, ritrattano le accuse e non sono più in grado di uscirne, sempre più immobilizzate da paura, isolamento e dipendenza (soprattutto economica), acquisendo quella condizione di particolare vulnerabilità, frutto di questo complesso percorso ciclico, descritta dall’art. 90-quater cod. proc. pen. ultima parte (“se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”).
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