Assegno Unico Universale
La legge di bilancio 234/2021 e il decreto legge milleproroghe (228/2021) hanno introdotto nuove misure, ricalibrate e ribadite altre che impattano anche sulle famiglie e sulle sorti delle stesse nei momenti di crisi e di successiva disgregazione.
Il cronoprogramma del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pur arriva al 2026, dovrà coniugarsi con la pandemia e con le conseguenze dalla stessa derivanti.
L’attuale crisi economica impatta inevitabilmente sulle famiglie e ancor più nel momento in cui queste si disgregano: in aumento, le separazioni e i divorzi soprattutto dopo il superamento delle forzate convivenze durante la pandemia. In crescita esponenziale, però, nuove forme di povertà dei nuclei familiari scissi dopo la separazione.
Il Decreto Legislativo 21.12.2021 nr. 230 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le detrazioni per i figli a carico e gli attuali assegni al nucleo familiare: il sostegno partirà da marzo ma le domande all’INPS possono essere già presentate.
L’assegno unico familiare coprirà dal settimo mese di gravidanza fino al 21 anno del figlio. La misura parte da una cifra minima mensile di € 50 a figlio fino a un massimo di € 175 per ISEE fino a € 15.000. La domanda va presentata da gennaio 2022 all’INPS e, da marzo, la domanda andrà a sostituire le detrazioni fiscali per i figli a carico destinatari del nuovo contributo e gli attuali assegni al nucleo familiare.
Ovviamente, la nuova misura di welfare per le famiglie con figli riguarderà tutti i genitori, anche quelli separati e divorziati come si è detto.
In questi casi, ci sono regole ben precise: l’art. 6, comma 4, del richiamato Decreto Legislativo prevede che “l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario ai sensi della L. 04.05.1983 n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”
Se il giudice, quindi, ha disposto l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei due genitori, l’assegno unico spetta al genitore affidatario. Nell’ipotesi in cui la responsabilità genitoriale è condivisa, l’assegno andrà suddiviso in parti uguali salvo diversi accordi ripassati tra le parti.
In caso di accordo, l’assegno unico per i figli potrà incidere anche sull’eventuale assegno di mantenimento in favore di quest’ultimi.
