Le difficoltà finanziarie che impediscono di far fronte agli impegni assunti sono una realtà in crescita esponenziale soprattutto in questo momento di crisi anche a seguito dell’emergenza pandemica.
Che tu sia un piccolo imprenditore, un agricoltore, un professionista o un privato, oggi puoi affrontare in modo risolutivo la situazione di indebitamento in cui versi.
Grazie alla normativa introdotta nel 2012 i soggetti sovraindebitati, che non possono ricorrere alle procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare infatti a risolvere la crisi da sovraindebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione, grazie ad un Gestore designato dall’Organismo di Composizione delle crisi, sotto il controllo del Tribunale, e alternativamente, possono:
- formulare una proposta di accordo con i creditori;
- chiedere la liquidazione del patrimonio;
- proporre – solo se si riveste la qualifica di consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti.
Ma facciamo chiarezza.
Cos’è il sovraindebitamento?
Il concetto, come anticipato, è stato introdotto dalla legge 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Per la stessa definizione normativa, il sovraindebitamento è lo stato in cui versa il debitore che non riesce ad onorare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche di cui dispone ed i debiti stessi da pagare.
Il sovraindebitato, pertanto, è colui che non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto ma anche chi non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se non ancora insolvente.
Le ragioni dell’incapacità di provvedere alle proprie obbligazioni possono essere molteplici: possono risiedere in imprevisti (ad esempio, la perdita dell’impiego, la crisi familiare, una malattia) ma anche nel ricorso al credito senza colpa grave o malafede del debitore divenuto insostenibile per lo stesso.
La normativa è evidentemente ispirata alla gestione del debitore insolvente sul modello in vigore nella maggior parte dei Paesi europei, che da anni tutelano il diritto al cosiddetto “Fresh start” ovvero alla possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un “nuovo inizio” attraverso l’istituto della esdebitazione.
Chi può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?
Queste procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero alle seguenti categorie di debitori:
- Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)
- Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro
- Aziende agricole di tutte le dimensioni
- Professionisti iscritti ad albi e ruoli
- Start up innovative
- Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)
Oltre il requisito soggettivo, occorre la ricorrenza dei seguenti presupposti:
- trovarsi in situazione di sovraindebitamento;
- non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno dei tre procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;
- fornire la documentazione che consenta la completa e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.
Quali sono gli strumenti offerti dalla legge?
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: ai creditori viene proposto un piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
- Piano del consumatore: a differenza dell’accordo non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti non afferenti ad attività professionali ma derivanti da consumo/famiglia. Richiede la ricorrenza del presupposto della meritevolezza.
- Liquidazione del patrimonio il debitore individua con il Gestore della crisi beni da vendere il cui ricavato è funzionale al pagamento in tutto o in parte dei debiti. Al termine dell’attività liquidatoria, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione, cioè può cancellare i debiti che non sono stati pagati in parte o che non sono stati pagati.
Con il decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento si ottengono altresì effetti sospensivi ed inibitori (es. azioni esecutive quali pignoramenti, vendite mobiliari e/o immobiliari).
Il 25 dicembre 2020 la legge sul sovraindebitamento è stata in parte modificata dalla Legge di conversione n.176/2020 del Decreto Ristori del 28 ottobre che ha di fatto anticipato una parte delle norme previste dal Codice della Crisi.
Le nuove norme rendono più facile e agevole accedere alle “procedure da sovraindebitamento”.
Ecco le novità:
- E’ stato introdotto il cosiddetto Sovraindebitamento familiare: consentendo di presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un’origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e conviventi di fatto.
- E’ stata ampliata la nozione di consumatore, includendovi anche quella di socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.
- Il giudice, anche quando l’amministrazione finanziaria non aderisce all’accordo, può omologarlo, quando l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.
- E’ stata introdotta l’esdebitazione per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.
- Sono state introdotte condizioni soggettive in ordine alla meritevolezza: il debitore consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore imprenditore, per accedere all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- Sono state previste sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Le nuove norme contenute si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Lo studio RSD cosa offre?
Lo studio offre il servizio di “check in”, per utilizzare l’espressione dalla lingua inglese, con la quale si è soliti individuare la procedura di accettazione, tramite registrazione dei dati e verifica dei documenti necessari in aeroporto.
La metafora ci ha ispirati all’idea del viaggio nel quale, in presenza di requisiti, lo Studio intende accompagnarti nell’ambita destinazione della risoluzione dei Tuoi problemi economico-finanziari.
Nel corso del primo incontro ci spiegherai la Tua vicenda e ti forniremo informazioni illustrative delle procedure e delle possibili soluzioni.
In presenza dei requisiti avanti descritti, qualora intenderai proseguire, ci fornirai tutti i documenti in Tuo possesso ed eventualmente quelli che Ti indicheremo necessari.
Con l’ausilio di un commercialista, esamineremo la Tua situazione, poiché l’elaborazione di una proposta di accordo non può prescindere da un’analisi approfondita – sotto il profilo giuridico, economico e finanziario – di crediti e debiti.
Se rientri nella nozione di consumatore, inoltre, sarà necessario indagare le ragioni che Ti hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, al fine di valutare la Tua meritevolezza, condizione necessaria per poter ricorrere al piano del consumatore.
Lo studio offrirà un supporto continuo e concreto al fine di aiutarti a cancellare i debiti accumulati e riacquistare serenità e credibilità economico – sociale.